Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77. Emersione di rapporti di lavoro irregolari. Indicazioni operative –
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
OGGETTO: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolari. Indicazioni operative.
Si fa riferimento alla normativa in oggetto indicata e seguito alle videoconferenze tenutesi lo scorso mese di settembre con gli Sportelli Unici di codeste Prefetture-U.T.G. in ordine alle procedure di emersione dal lavoro irregolare.
Al riguardo, in ordine alle principali questioni emerse, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto di rispettiva competenza, si forniscono alcune indicazioni operative.
Documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore
In relazione alla documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore in data anteriore all’8 marzo 2020, si ritiene che nel caso di documenti risalenti nel tempo questi debbano essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata.
Analogamente deve essere richiesta ulteriore documentazione quando sul passaporto del lavoratore risulti un timbro di ingresso nel territorio Schengen e non nel territorio italiano come richiesto dalla norma. Si ribadisce che la prova della presenza deve essere costituita da attestazioni rilasciate da organismi pubblici e, pertanto, non si ritiene possano essere ammesse dichiarazioni testimoniali.
Requisito reddituale del datore di lavoro
Riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, disciplinato dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, si precisa che, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all’integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00).
Nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il requisito reddituale non è richiesto quando l’istanza si riferisce ad un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. In tal caso, la limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.
Garanzia alloggiativa
Circa l’impegno del datore di lavoro relativo alla garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicato dall’art. 5 bis del T.U. immigrazione tra i contenuti del contratto di soggiorno, si fa presente che detto requisito è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare, atteso che il comma 15 dell’art.103 fa esplicito riferimento al contratto di soggiorno.
Qualora, però, l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo.
Delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
Con riferimento alla possibilità di delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’ipotesi di impedimento del datore di lavoro dovuto a motivi di salute, si ritiene di poter applicare, in via analogica, il disposto dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 28/12/2020 n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, a norma del quale “la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante”.
Interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura o all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico
Per quanto concerne la conclusione della procedura con la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero, al di fuori dei casi di forza maggiore, già disciplinati con circolare congiunta del 24 luglio 2020, si precisa quanto segue.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno.
A mero titolo esemplificativo, ai fini di tale valutazione, potrebbero essere prese in considerazione la durata temporale del periodo di impiego, la presenza della comunicazione obbligatoria già effettuata e da quanto tempo, le motivazioni il più possibile oggettive (ragioni di salute, trasferimento, sopravvenuti impedimenti economici o alloggiativi), che hanno indotto il datore di lavoro a non voler concludere la procedura di emersione. E’, comunque, necessario considerare, per il solo settore del lavoro agricolo, il divieto di licenziamento che, introdotto dal Decreto “Cura Italia”, è stato recentemente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto “Ristori” per far
fronte all’emergenza economica dovuta al diffondersi della paneamia da Covid-19.
Il datore di lavoro dovrà in ogni caso effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS, a favore del lavoratore straniero nonché al versamento del premio all’INAIL se soggetto all’assolvimento dell’obbligo assicurativo direttamente nei confronti di quest’ultimo istituto, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all’atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile è necessario, anche in questa fattispecie, che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l’opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si ribadisce che i casi di forza maggiore per i quali, esperita positivamente l’istruttoria, è consentito al cittadino straniero di richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione sono il decesso del datore di lavoro o dell’assistito ed il fallimento o la cessazione dell’azienda/datore di lavoro, già disciplinati con circolare congiunta del 24 luglio 2020.
Giova rammentare, al riguardo che il d.l. 34/2020 non ha previsto la possibilità di concedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Tuttavia, poiché il comma 4 del citato art. 103, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rimanda all’art. 22 – comma 11 del d.lgs. 286/98 (il quale prevede che il cittadino straniero che perda il lavoro non abbia revocato il permesso di soggiorno e possa iscriversi alle liste di collocamento), si ritiene di poter ammettere una valutazione di ciascuna fattispecie.
A tal proposito, si fa presente che, nel caso di rigetto dell’istanza, la generazione automatica, da parte del sistema SPI, della lettera di convocazione dello straniero ai fini della richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non comporta, per lo Sportello Unico, alcun obbligo di invio della stessa al lavoratore.
Si invita, peraltro, a rammentare agli interessati che, in caso di mancato perfezionamento della procedura presso lo Sportello, ai sensi del comma 13 del d.l. 34/2020, cessa la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 del medesimo articolo.
Riapertura termini per errori di invio dell’istanza
Con riferimento a quei datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno €500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, si rappresenta che gli stessi potranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico delle istanze, al consueto indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.
Al fine di attribuire agli utenti l’abilitazione alla compilazione dei modelli di domanda EM-DOM_2020 ed EM-SUB_2020, il sistema richiederà l’inserimento degli stessi dati presenti sul modello F24 e ne verificherà l’esatta corrispondenza con i dati presenti.
Si precisa che le istanze in questione potranno essere inviate anche per il tramite dei consueti intermediari autorizzati (patronati, CAAF, consulenti del lavoro, ecc.).
Eventuali richieste di assistenza alla compilazione ed all’invio potranno essere inoltrate tramite l’apposita sezione help desk dell’applicativo.
Le istanze in questione saranno identificabili sul sistema SPI attraverso la data di invio (successiva al 15/08/2020).
Infine, tenuto conto che lo scopo dell’emersione dal lavoro irregolare è, tra l’altro, quello di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di portare a compimento tutte le fasi del procedimento amministrativo di cui trattasi nel più breve tempo possibile.
Al riguardo, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, vorranno le SS.LL. adottare modalità organizzative volte ad assicurare le convocazioni degli interessati in modo costante e regolare.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
FIRMATO
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
(Mara Di Lullo)
Martedì, 17 Novembre 2020